DL Agricoltura: sintesi delle principali disposizioni di interesse

Grazie alla collaborazione con FB & Associati – la prima società di consulenza specializzata in public affairs, advocacy e lobbying con la quale Nomisma ha attivato una joint venture strategica finalizzata allo sviluppo di nuove soluzioni integrate con la propria profonda conoscenza dei settori e delle dinamiche economico-politiche – proponiamo una sintesi delle principali disposizioni contenute nel DL Agricoltura (DL 63/2024), che introduce una serie di misure per il rilancio e la protezione del settore agricolo e della pesca.

Art. 1.

Prevede un complesso di disposizioni di favore per il settore agricolo. Per quanto di maggiore interesse, reca:

  • moratoria su mutui e finanziamenti per le imprese agricole e della pesca/acquacoltura che hanno subito un calo del volume d’affari (almeno il 20%) o una riduzione della produzione (almeno al 30% o il 20% nel caso delle cooperative agricole
  • incremento della dotazione del Fondo per la sovranità alimentare, integrando fra gli interventi finanziabili la copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari di credito agrario e peschereccio, ferma restando la condizione relativa alla stipula di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni
  • stanziamento di 15 milioni per la ristrutturazione delle imprese agricole (settore olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero-caseario, comparto ovo-caprino)
  • destinazione del Fondo filiere ai produttori di grano duro e dell’intera filiera produttiva cerealicola, nonché ad imprese e consorzi di pesca e acquacoltura
  • contributi in favore di imprenditori con attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione
  • tax credit per investimenti nella ZES unica nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca/acquacoltura
  • proroga di un anno della disciplina sperimentale delle Tecnologie di evoluzione, per quanto concerne l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o cisgenesi, ampliando gli obiettivi della sperimentazione anche alle produzioni vegetali con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali
  • differimento per le aziende agricole dei termini di presentazione di alcune dichiarazioni necessarie per avvalersi di aliquote ridotte di accisa per prodotti energetici.

Art. 1-bis. Introduce un trasferimento di 4 milioni all’ANCI come rimborso ai Comuni delle spese sostenute in tema di comunicazione ai beneficiari della “Carta dedicata a te”.

Art. 1-ter. Prevede un sistema di ristori per il settore agricolo per i danni provocati da frane nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Art. 2.

Reca in particolare uno sgravio contributivo per i datori di lavoro agricolo operante nelle zone agricole delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, particolarmente colpite da eventi alluvionali.

Art. 2-bis. Prevede misure di estensione in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche. Reca altresì un’integrazione del finanziamento del trattamento straordinario di integrazione salariale per lavoratori operanti in alcune aree di crisi industriale della Basilicata.

Art. 2-ter. Reca misure di rafforzamento dei controlli in tema di caporalato, estendendo anche al personale ispettivo del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro in forza presso l’INL l’accesso alle informazioni ed alle banche dati trattate dall’INPS. Inoltre, reca autorizzazioni per assunzioni da parte di INPS e INAIL.

Art. 2-quater. Istituisce presso il Min. Lavoro il Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura, volto a promuovere la strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, favorire l’evoluzione qualitativa del lavoro agricolo, nonché incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell’agricoltura.

Art. 2-quinquies. Prevede l’istituzione, presso l’INPS, di una banca dati degli appalti in agricoltura, in cui possono iscriversi le imprese in forma singola o associata. Tramite tale banca dati l’INPS rilascia un’attestazione di conformità del soggetto appaltatore, prevedendosi sanzioni (tra cui l’esclusione temporanea dalla Rete lavoro agricolo di qualità) per la stipula/esecuzione di un contratto di appalto nel settore agricolo con un appaltatore privo di tale attestazione, o per l’ipotesi in cui le imprese non stipulino una polizza fideiussoria assicurativa, di cui sia beneficiario il committente, a garanzia di contributi previdenziali, premi assicurativi INAIL e retribuzioni connessi all’esecuzione dell’appalto.

Art. 3.

Prevede:

  • misure di sostegno per le imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, ma non abbiano beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze o fondi mutualistici
  • l’incremento del Fondo mutualistico nazionale e del Fondo Commissioni uniche nazionali
  • specifiche misure di aiuto per le imprese agricole con sede in Sicilia che abbiano subito danni alle produzioni a causa della siccità
  • l’aumento della dotazione del Fondo tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall’epidemia dell’insetto Ips typographus, consentendo alle regioni Lombardia, Veneto, Friuli VG l’utilizzo del fondo anche per azioni di monitoraggio, lotta attiva, formazione e informazione, nonché ricerca e sperimentazione
  • Reca risorse per sostenere le imprese agricole danneggiate dalla diffusione della Xylella fastidiosa.

Art. 3-bis. Prevede la realizzazione di un collegamento tra i registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli e lo schedario viticolo.

Art. 4.

Reca un complesso di misure di enforcement delle disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare.

In particolare, si introducono le definizioni di costo di produzione e costo medio di produzione, specificando che, nell’ambito dei principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione, i prezzi dei beni forniti devono tenere conto dei costi di produzione. Viene esplicitamente indicato che le convenzioni e i regolamenti che disciplinano i mercati all’ingrosso devono osservare la normativa in materia di pratiche commerciali sleali, imponendo ai titolari e i gestori dei mercati all’ingrosso di denunciare all’ICQRF le violazioni di cui vengano a conoscenza. La violazione della normativa sulle pratiche sleali da parte di un fornitore costituisce grave inadempimento del rapporto negoziale con il titolare o il gestore del mercato.

Si autorizza poi l’ICQRF a chiedere agli acquirenti tutte le informazioni necessarie, con l’acquisizione di documenti contabili relativi alle attività di vendita, per facilitare indagini sulle eventuali pratiche commerciali vietate. Viene inoltre modificato il regime sanzionatorio, in particolare con la riduzione del 50% della sanzione dimostrando di aver posto in essere misure per elidere le conseguenze dannose.

Infine, si prevede lo stanziamento di fondi a favore dell’ISMEA per il potenziamento dei sistemi informatici.

Art. 4-bis. Ai fini di un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, ridefinisce gli obblighi di comunicazione cui sono soggette le aziende che acquisiscono e vendono cereali nazionali ed esteri.

Art. 4-ter. Rafforza le sanzioni, in particolare per imprese di medie e grandi dimensioni, applicabili alle violazioni di norme in materia alimentare, relative alla tracciabilità degli alimenti, alla commercializzazione dell’olio d’oliva, alle indicazioni geografiche e denominazioni di origine, nonché all’apposizione delle indicazioni obbligatorie relative alle sostanze allergizzanti o intolleranti.

Art. 5.

Reca un complesso di modifiche alla disciplina dell’installazione di impianti fotovoltaici e in particolare:

  • limita l’installazione degli impianti fotovoltaici, con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, solo a talune aree, quali:
    • siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, solo per modifica, rifacimento, potenziamento o ricostruzione di impianti già installati a condizione che non comportino incremento dell’area occupata
    • cave e miniere cessate e discariche chiuse o ripristinate
    • siti e impianti delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, nonché di società di gestione aeroportuale
    • aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree agricole distanti non più di 500 da essi
    • aree adiacenti alla rete autostradale (entro max 300 metri)
  • disapplica questa limitazione per impianti finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile, o per progetti connessi al PNRR/PNC;
  • inoltre, si disapplica questa limitazione per le installazioni di impianti fotovoltaici a terra in zone classificate agricole per cui sia stata già avviata almeno una delle procedure autorizzative, incluse quelle di valutazione ambientale.

L’articolo contiene ulteriori misure in tema di disciplina della durata dei contratti di concessione del diritto di superficie per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché in tema di trattamento fiscale della produzione di energia da impianti fotovoltaici con moduli a terra.

Art. 5-bis. Contiene misure finalizzate garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole, in particolare:

  • estendendo l’applicabilità del regime di prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi, per la produzione di energia elettrica da biogas e biomassa con incentivi terminati il 28 luglio 2023, oppure in caso di rinuncia agli incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027
  • chiarendo la definizione di biometano autoconsumato, al fine di favorire la produzione di biometano da biomasse agricole e incrementarne l’utilizzo nelle diverse filiere produttive difficili da decarbonizzare.

Art. 6.

Rifinanzia il Fondo biosicurezza, introducendo una finalità di contrasto della PSA. Inoltre, reca misure di estensione per la caccia ai cinghiali e una ridefinizione del Commissario PSA.

Art. 7.

Prevede la nomina di un Commissario straordinario per il contenimento della diffusione del granchio blu (Callinectes sapidus).

Art. 8.

Prevede la nomina di un Commissario per il contrasto della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, con il supporto della DG Salute animale del Ministero della salute.

Art. 9.

Reca misure di riorganizzazione del Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri.

Art. 9-bis. Prevede la riduzione di sanzioni per violazione degli obblighi di registrazione relativi al monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell’acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell’Unione europea e terzi.

Art. 9-ter. Interviene sulle norme che disciplinano i piani di controllo sulle denominazioni protette, stabilendo sanzioni pecuniarie in caso di inadempienza degli obblighi di pagamento relativi allo svolgimento delle attività della struttura di controllo. Inoltre, per le produzioni biologiche, introduce un meccanismo di controllo sul contributo annuale per la sicurezza alimentare.

Art. 9-quater. Incorpora la società “Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura” (SIN) in AGEA.

Art. 10.

Prevede:

  • Il riconoscimento alle guardie volontarie di associazioni venatorie e agricole ai fini dell’affidamento della vigilanza ai fini della normativa su protezione fauna selvatica e prelievo venatorio.
  • Un’estensione del periodo temporale in cui è ammessa la caccia al cinghiale.

Art. 10-bis. Prevede una riserva del 30% per i Vigili del fuoco volontari nell’ambito delle assunzioni al ruolo iniziale dei vigili del fuoco per l’anno 2024.

Art. 11.

Reca misure per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche, in particolare, prorogando la durata dell’incarico del relativo Commissario e prevedendo misure specifiche per la definizione di un piano di interventi urgenti da sottoporre all’approvazione da parte della Cabina di regia della PCM.

Art. 12.

Prevede l’istituzione del Dipartimento per le politiche del mare della PCM e la soppressione della relativa Struttura di missione.

Art. 12-bis. Introduce esclusioni dalla disciplina restrittiva sugli incarichi a ex lavoratori in quiescenza, per:

  • soggetti operanti come “vice” in uffici di diretta collaborazione di Viceministri;
  • iscritti agli ordini professionali che proseguono la loro attività professionale.

Art. 13.

Reca disposizioni volte a garantire il trasferimento di ulteriori risorse dall’amministrazione straordinaria di Ilva all’amministrazione straordinaria della società Acciaierie d’Italia, prevedendo altresì ulteriori stanziamenti e modalità di finanziamento da parte dello Stato.

Art. 14.

Reca una disciplina del rapporto di sicurezza con riferimento agli stabilimenti di interesse strategico nazionale, nonché norme per il Corpo nazionale vigili del fuoco.

Art. 15.

Reca una disciplina del c.d. Affido ponte nell’ambito del procedimento di cessione a terzi dei complessi aziendali dell’ex Gruppo Ilva.

Art. 15-bis. Per tutelare gli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico, nei casi di nullità o di annullamento della vendita per vizi della procedura di amministrazione straordinaria o del procedimento di vendita ad evidenza pubblica, salvaguarda gli effetti della vendita e prevede un risarcimento al danneggiato solo in forma equivalente.

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